Cosa è il giudizio abbreviato e quando vi si ricorre?
Ordinariamente, un procedimento penale origina da una notizia di reato e si dipana attraverso le indagini preliminari (tramite le quali gli inquirenti -protagonisti principali in questa fase- ricercano riscontri circa la fondatezza o meno di tale notizia, Per approfondimenti sulle Indagini Preliminari CLICCA QUI), per, poi, approdare al dibattimento (fase nella quale accusa e difesa si confrontano in posizione di parità, davanti a un giudice terzo ed imparziale).
La fase dibattimentale è -per legge- prevista al fine di garantire la massima attuazione del diritto di difesa in favore di colui che, fino alla sentenza definitiva, è da ritenersi innocente, considerata la nota presunzione di innocenza: egli potrà, pertanto, difendersi, presentando propri testimoni e propri documenti e, in generale, compiendo ogni attività difensiva idonea a contrastare la tesi d’accusa (anche contro-esaminando, con proprie domande, i testimoni avversi).
In determinate ipotesi, tuttavia, la scelta di approdare alla fase dibattimentale può risultare altamente rischiosa, in ottica difensiva.
Si pensi ai casi di indagini preliminari effettuate in maniera talmente certosina da parte degli inquirenti da avere condotto alla raccolta di solidissimi -e quasi inconfutabili- riscontri circa la commissione del reato (esemplificando, si ponga mente all’ipotesi nella quale oltre a numerose e convergenti dichiarazioni testimoniali accusatorie, esistano plurimi file video, registrati da telecamere di videosorveglianza e da testimoni oculari che riprendono integralmente l’episodio criminoso ed il relativo autore).
In simili casi potrebbe risultare estremamente complesso “offrire” una ricostruzione alternativa degli accadimenti: il dibattimento rischierebbe persino di fare emergere con ulteriore grado di dettaglio la gravità degli eventi, essendo esso la “sede” deputata a far luce sui particolari di ogni singola vicenda giuridica.
Ancora, potrebbe risultare inopportuno “accedere” al dibattimento nei casi in cui, pur essendo l’imputato innocente, gli accadimenti si siano verificati in maniera talmente singolare da rendere estremamente difficile fornirne una diversa ricostruzione che dimostri l’estraneità al reato del presunto autore (si pensi alla mancanza di testi “a difesa”, anche per cause accidentali, come per sopravvenuta loro morte, o alla distruzione di documenti essenziali, come nel caso di incendio dei file video comprovanti l’innocenza dell’accusato e la responsabilità di terze persone, ecc.).
Un’ulteriore ipotesi nella quale può risultare nopportuno “accedere” al dibattimento (e propizio, al contrario, il ricorso al rito abbreviato) si verifica allorchè la difesa sia in possesso di solide ed inconfutabili prove circa l’estraneità dell’indagato al reato, che rendono, appunto, superfluo l’approfondimento dibattimentale (si pensi al caso in cui Tizio, accusato dell’uccisione di Caio, avvenuta a Roma il giorno X all’ora Y, sia stato, in quella data, per lavoro, oltreoceano, a New York -pertanto a decine di migliaia di chilometri di distanza- poichè impegnato come relatore in una conferenza, e ciò sia dimostrabile tramite numerosi video registrati durante il convegno, tramite i “visti” di ingresso ed uscita da e per l’Italia, tramite le immagini “catturate” dalle telecamere aeroportuali italiane e statunitensi e da quelle dell’hotel presso cui Tizio ha alloggiato a New York, che comprovano l’infondatezza della tesi d’accusa, per evidente incompatibilità tra la presenza dell’imputato a Ney York e la sua responsabilità nell’omicidio a Roma).
In tali (e simili ipotesi), il rito abbreviato, cui si accede ad insindacabile scelta dell’imputato, può rivelarsi estremamente opportuno, consentendo di bypassare (non celebrandolo) il dibattimento e di giungere in tempi celeri ad una sentenza assolutoria (ove si disponga immediatamente di solide e inconfutabili prove dell’innocenza) o ad una sentenza di condanna “più mite” (ove gli elementi posseduti dall’accusa siano talmente granitici da lasciare prevedere sin da subito un esito nefasto del processo), poichè la richiesta di giudizio abbreviato accorderà il diritto -per legge- ad ottenere uno sconto sulla pena finale pari ad un terzo (rispetto a quella ritenuta congrua dal giudice per tale reato, di tal che, esemplificando, una condanna ad anni 21 di reclusione sarà “sostituita” da una condanna ad anni 14).
Avvocato Fondatore
Jacopo Antonio Ahmad
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