“Patteggiamento” penale. Cos’è e quando può essere utile ricorrervi?
Ordinariamente, un procedimento penale origina da una notizia di reato e si sviluppa attraverso le indagini preliminari (tramite le quali gli inquirenti -protagonisti principali in questa fase- ricercano riscontri circa la fondatezza o meno di tale notizia, Per approfondimenti sulle Indagini Preliminari CLICCA QUI per, poi, approdare al dibattimento (fase nella quale accusa e difesa si confrontano in posizione di parità, davanti a un giudice terzo ed imparziale).
La fase dibattimentale è -per legge- prevista al fine di garantire la massima attuazione del diritto di difesa in favore di colui che, fino alla sentenza definitiva, è da ritenersi innocente, considerata la nota presunzione di innocenza: egli potrà, pertanto, difendersi, presentando propri testimoni e propri documenti e, in generale, compiendo ogni attività difensiva idonea a contrastare la tesi d’accusa (anche contro-esaminando, con proprie domande, i testimoni avversari).
In determinate ipotesi, tuttavia, la scelta di approdare alla fase dibattimentale può risultare inopportuna, in ottica difensiva.
Si pensi ai casi di indagini effettuate in maniera talmente certosina da parte degli inquirenti da avere condotto alla raccolta di solidissimi -e quasi inconfutabili- riscontri circa la commissione del reato (esemplificando, si ponga mente all’ipotesi nella quale oltre a numerosissime e convergenti dichiarazioni testimoniali accusatorie, esistano plurimi file video, registrati da telecamere di videosorveglianza e da testimoni oculari, che riprendono integralmente l’episodio criminoso ed il relativo autore).
In simili casi potrebbe risultare estremamente complesso “offrire” una ricostruzione alternativa degli accadimenti: il dibattimento rischierebbe persino di fare emergere con ulteriore grado di dettaglio la gravità degli eventi, essendo esso la “sede” deputata a far luce sui particolari di ogni vicenda giuridica.
Potrebbe, inoltre, risultare inopportuno “accedere” al dibattimento nei casi in cui, pur essendo l’imputato innocente, gli accadimenti si siano verificati in maniera talmente singolare da rendere estremamente difficile (se non impossibile) fornire una ricostruzione alternativa, che dimostri l’estraneità al reato del presunto autore (si pensi alla mancanza di testimoni “a difesa”, anche per cause accidentali, come per sopravvenuta loro morte, o a ad altre ragioni che possano aver causato la distruzione di documenti essenziali, come l’incendio dei file video comprovanti l’innocenza dell’accusato e la responsabilità di altre persone, ecc.).
In simili ipotesi (in parte coincidenti con quelle nelle quali può risultare opportuno avanzare una richiesta di giudizio abbreviato, Per approfondimenti sul Giudizio Abbreviato CLICCA QUI o di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, Per approfondimenti sulla Sospensione del Procedimento con Messa alla Prova CLICCA QUI), potrebbe risultare utile bypassare del tutto la fase dibattimentale (non celebrandola), avanzando un’istanza di “patteggiamento”: potrebbe, cioè, risultare opportuno promuovere un accordo tra presunto autore del reato e Pubblica Accusa circa la pena da comminare (accordo che sarà poi “convalidato” dal Giudice con la sua sentenza).
Il vantaggio difensivo di tale scelta processuale consiste nel fatto che, da un lato, ci si potrà accordare per una pena ridotta (“diminuita fino ad un terzo” recita la legge) rispetto a quella che potrebbe essere comminata all’esito del dibattimento e, dall’altro (ed ecco il secondo vantaggio), si potrà contestualmente chiedere la concessione della sospensione condizionale della pena (vale a dire che la condanna non sia eseguita, ma resti “sospesa” per un determinato arco temporale, decorso il quale, in mancanza di commissione di nuovi reati, l’illecito penale sarà integralmente estinto).
Ulteriori vantaggi, rilevanti in ottica difensiva, consistono, poi, nella possibilità, accordata dalla legge, di non addossare sull’imputato le spese processuali, in quella di chiedere al giudice di non applicare in suo danno le pene accessorie e la confisca e, soprattutto, nella previsione, anch’essa stabilita dalla legge, che, anche ove non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (non sempre concedibile), il reato si estinguerà se nei due o cinque anni successivi (a seconda dei casi) l’autore non incorrerà nella commissione di un reato della stessa indole.
Pur condividendo con il giudizio abbreviato e con la sospensione del procedimento con messa alla prova la natura di rito alternativo al dibattimento, il “patteggiamento” è ammissibile, per legge, solo con riguardo a determinate ipotesi di reato (non particolarmente gravi), sicchè è necessario confrontarsi approfonditamente col proprio difensore di fiducia, al fine di valutare la possibilità o meno di accesso al ridetto rito.
Avvocato Fondatore
Jacopo Antonio Ahmad
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